IL TRIBUNALE
    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza sulle istanze ed eccezioni
 preliminari avanzate dalla difesa degli imputati;
                             O S S E R V A
    (Omissis).
    Vista l'istanza avanzata dai difensori degli imputati con la quale
 si richiedeva la rimessione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale
 deducendosi  l'illegittimita'  degli artt. 247 delle disp. trans. del
 c.p.p., 438 e segg. del c.p.p. perche'  in  contrasto  con  l'art.  3
 della  Costituzione  in quanto non prevedono l'obbligo di motivazione
 del  mancato  consenso  da  parte  del  p.m.  e  conseguentemente  la
 possibilita'  di  sindacato da parte del giudice sulla fondatezza del
 dissenso,  cosi'  determinando  una   irragionevole   disparita'   di
 trattamento tra situazioni giuridiche sostanzialmente identiche.
    Ritenuto  che  la sollevata eccezione e' rilevante in concreto nel
 presente  giudizio  in  quanto  agli  odierni  imputati,  chiamati  a
 rispondere   del  reato  di  cui  all'art.  589  del  c.p.,  verrebbe
 immotivatamente negata la possibilita'  di  ottenere  il  trattamento
 sanzionatorio   piu'  favorevole  previsto  dalle  norme  richiamate,
 essendo possibile la definizione del processo allo stato degli  atti.
    Ritenuta,  altresi', la non manifesta infondatezza della questione
 di  legittimita'  costituzionale  in  relazione  all'art.   3   della
 Costituzione  in  quanto  si  verrebbe  a  verificare  una insanabile
 disparita' di trattamento tra soggetti  che  siano  ammessi  al  rito
 abbreviato con quelli che, sia nello stesso processo sia in identiche
 situazioni processuali, non possono accedervi per il mancato consenso
 del  p.m.  e  cio'  senza  previsione,  da parte del legislatore, dei
 criteri cui attenersi, nella manifestazione del consenso, del p.m.  e
 della conseguente possibilita' di verifica da parte del giudice-terzo
 delle ragioni che lo hanno determinato.
    Identica disparita' di trattamento verrebbe altresi' a verificarsi
 tra gli imputati che richiedono l'applicazione della  pena  ai  sensi
 degli  artt. 248 delle disp. att. e 444 segg. del c.p.p. e quelli che
 chiedono il rito abbreviato.
    Invero  nel  primo  caso il legislatore ha previsto implicitamente
 l'obbligo di motivazione da parte del p.m.  nel  momento  in  cui  ha
 attribuito  al  giudice un potere di superamento del mancato consenso
 del p.m. "qualora ritenga  ingiustificato  il  dissenso  del  p.m.  e
 congrua  la  pena  richiesta  dall'imputato"  (art.  448 del c.p.p.),
 mentre analogo meccanismo non e' previsto per il rito abbreviato.
    Cio'  tanto  piu'  ingiustificatamente  per  il  fatto che i reati
 astrattamente  definibili  con  il  rito  abbreviato  possono  essere
 notevolmente   piu'   gravi  rispetto  a  quelli  definibili  con  il
 patteggiamento, per i quali e' previsto il limite  di  pena  dei  due
 anni di reclusione, incidendo quindi il mancato consenso in modo piu'
 sfavorevole proprio in situazioni piu' gravi.
    Risulta,  infine, non manifestamente infondata la invocata lesione
 dell'art. 3 della Costituzione in relazione alla  proclamata  parita'
 processuale  tra  accusa  e  difesa,  venendosi  il p.m. a trovare in
 posizione di  superiorita'  processuale  rispetto  al  difensore  col
 negare immotivatamente la scelta del rito speciale.