IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sulle istanze ed eccezioni preliminari avanzate dalla difesa degli imputati; O S S E R V A (Omissis). Vista l'istanza avanzata dai difensori degli imputati con la quale si richiedeva la rimessione degli atti alla Corte costituzionale deducendosi l'illegittimita' degli artt. 247 delle disp. trans. del c.p.p., 438 e segg. del c.p.p. perche' in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto non prevedono l'obbligo di motivazione del mancato consenso da parte del p.m. e conseguentemente la possibilita' di sindacato da parte del giudice sulla fondatezza del dissenso, cosi' determinando una irragionevole disparita' di trattamento tra situazioni giuridiche sostanzialmente identiche. Ritenuto che la sollevata eccezione e' rilevante in concreto nel presente giudizio in quanto agli odierni imputati, chiamati a rispondere del reato di cui all'art. 589 del c.p., verrebbe immotivatamente negata la possibilita' di ottenere il trattamento sanzionatorio piu' favorevole previsto dalle norme richiamate, essendo possibile la definizione del processo allo stato degli atti. Ritenuta, altresi', la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale in relazione all'art. 3 della Costituzione in quanto si verrebbe a verificare una insanabile disparita' di trattamento tra soggetti che siano ammessi al rito abbreviato con quelli che, sia nello stesso processo sia in identiche situazioni processuali, non possono accedervi per il mancato consenso del p.m. e cio' senza previsione, da parte del legislatore, dei criteri cui attenersi, nella manifestazione del consenso, del p.m. e della conseguente possibilita' di verifica da parte del giudice-terzo delle ragioni che lo hanno determinato. Identica disparita' di trattamento verrebbe altresi' a verificarsi tra gli imputati che richiedono l'applicazione della pena ai sensi degli artt. 248 delle disp. att. e 444 segg. del c.p.p. e quelli che chiedono il rito abbreviato. Invero nel primo caso il legislatore ha previsto implicitamente l'obbligo di motivazione da parte del p.m. nel momento in cui ha attribuito al giudice un potere di superamento del mancato consenso del p.m. "qualora ritenga ingiustificato il dissenso del p.m. e congrua la pena richiesta dall'imputato" (art. 448 del c.p.p.), mentre analogo meccanismo non e' previsto per il rito abbreviato. Cio' tanto piu' ingiustificatamente per il fatto che i reati astrattamente definibili con il rito abbreviato possono essere notevolmente piu' gravi rispetto a quelli definibili con il patteggiamento, per i quali e' previsto il limite di pena dei due anni di reclusione, incidendo quindi il mancato consenso in modo piu' sfavorevole proprio in situazioni piu' gravi. Risulta, infine, non manifestamente infondata la invocata lesione dell'art. 3 della Costituzione in relazione alla proclamata parita' processuale tra accusa e difesa, venendosi il p.m. a trovare in posizione di superiorita' processuale rispetto al difensore col negare immotivatamente la scelta del rito speciale.